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L’accoglimento per le persone non autosufficienti avviene sulla base della graduatoria unica dell’ULSS 13, derivante dalla valutazione dell’Unità Operativa Distrettuale (U.O.D.); i criteri di formazione di tale graduatoria si rinvengono nel regolamento di funzionamento delle U.O.D. del Distretto che, con l’accettazione del presente atto si intendono conosciuti.
L’accoglimento delle persone autosufficienti è disposto dal servizio sociale dell’ente, in accordo con l’Unita Operativa Interna.
Nella Residenza “Riviera del Brenta” si accolgono persone di ambo i sessi, in prevalenza non autosufficienti, ma anche parzialmente autosufficienti ed autosufficienti.
Per l’ammissione è richiesta la seguente documentazione:
- valutazione dell’U.O.D., se non autosufficiente;
- impegnativa del pagamento della retta entro i termini prescritti, da parte dell’ospite, dei parenti o del Comune di residenza e contestuale accettazione del regolamento interno;
- certificazione comprovante il pagamento del deposito cauzionale;
- tessera sanitaria;
- eventuale tessera di esenzione ticket;
- copia codice fiscale;
- copia documenti di riconoscimento (carta identità, libretto di pensione);
- fotocopia eventuale certificazione d’invalidità;
- autocertificazione della residenza;
- certificato del medico di famiglia attestante l’esenzione di malattie diffusive in atto che impediscono la vita comunitaria;
- cartella clinica completa della documentazione di eventuali ricoveri ospedalieri;
- terapia farmacologia in atto;
La mancata presentazione di uno o più documenti richiesti preclude l’accettazione della domanda.
Qualora l’anziano non fosse in grado di far fronte al pagamento della retta, i parenti tenuti agli alimenti, devono sottoscrivere formale impegno di spesa nei confronti dell’ente di integrazione della retta, compresi gli aumenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
La comunicazione del giorno, dell’ora e delle modalità di ingresso, previa visione dell’alloggio assegnato, viene concordata di volta in volta fra Coordinatore socio-sanitario e l’ospite o la persona di riferimento.
Dalla data di comunicazione dell’accoglimento, l’ospite o il familiare avrà due giorni di tempo per la predisposizione della documentazione; eventuali proroghe di tale termine, comunque non superiori ad un giorno, saranno valutate dal servizio sociale per casi motivati e documentati. Dopo tale termine dovrà risultare da atto scritto la richiesta di “conservazione del posto” e la retta sarà conteggiata:
- per le persone non autosufficienti: l’importo della retta alberghiera, decurtato della quota annualmente stabilita all’atto di approvazione del bilancio di previsione, e l’intero contributo regionale;
- per le persone autosufficienti: la retta alberghiera, decurtata della quota annualmente stabilita in sede di approvazione del bilancio di previsione. |
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